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... area territorio - ambiente - amianto ...

I manufatti di cemento-amianto impiegati in edilizia sono costituiti da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente.

Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso.
Invece lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali.
Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

La bonifica del cemento-amianto deve essere eseguita soltanto se i manufatti presentano uno stato di degrado tale da consentire un rilascio di fibre.
Comunque, non esiste alcun abbligo di rimozione per il solo fattore che in un edificio ci siano manufatti in cemento-amianto, dei quali però occorre accertarne lo stato di conservazione.
L'obbligo di bonifica (rimozione, incapsulamento , confinamento) scatta soltanto se lo stato di conservazione è precario.

Per gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto le procedure tecniche da adottare sono riportate sul DM 06.09.94 con le specifiche relative sia ai materiali friabili (percio' maggior pericolo) sia ai materiali compatti tipo 'eternit'.

Prima di effettuare i lavori, è bene ricordare che, in ottemperanza al DLgs n°277 del 15.08.91, è necessario che la ditta esecutrice dei lavori presenti alla ASL territorialmente competente il piano di esecuzione degli stessi (art. 34).