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I manufatti di cemento-amianto impiegati in edilizia
sono costituiti da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono
stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente.
Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo
lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da
determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso.
Invece lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un
progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici,
dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali.
Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare
alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni
di liberazione.
La bonifica del cemento-amianto deve essere eseguita soltanto se i manufatti
presentano uno stato di degrado tale da consentire un rilascio di fibre.
Comunque, non esiste alcun abbligo di rimozione per il solo fattore che in
un edificio ci siano manufatti in cemento-amianto, dei quali però occorre
accertarne lo stato di conservazione.
L'obbligo di bonifica (rimozione, incapsulamento , confinamento) scatta
soltanto se lo stato di conservazione è precario.
Per gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti
amianto le procedure tecniche da adottare sono riportate sul DM 06.09.94 con
le specifiche relative sia ai materiali friabili (percio' maggior pericolo)
sia ai materiali compatti tipo 'eternit'.
Prima di effettuare i lavori, è bene ricordare che, in ottemperanza al DLgs
n°277 del 15.08.91, è necessario che la ditta esecutrice dei lavori presenti
alla ASL territorialmente competente il piano di esecuzione degli stessi
(art. 34).