Richiesta di separazione
Datenblatt des Dienstes
SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
di residenza di uno dei coniugi;
in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che in comune:
non abbiano figli minori;
non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Previo appuntamento con lo stato civile, i coniugi devono presentarsi in sede, compilano la dichiarazione sostitutiva e poi sottoscrivono l’accordo.
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare
documenti di identità;
(nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
(nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede il costo di euro 16,00 da versare con bonifico bancario intestato a: COMUNE ALPIGNANO SERVIZIO TESORERIA
INTESA SAN PAOLO S.p.a. - Agenzia di Alpignano (TO)
Codice IBAN: IT 42 E 03069 30040 100000 046046
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
di residenza di uno dei coniugi;
in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che in comune:
non abbiano figli minori;
non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Previo appuntamento con lo stato civile, i coniugi devono presentarsi in sede, compilano la dichiarazione sostitutiva e poi sottoscrivono l’accordo.
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare
documenti di identità;
(nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
(nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede il costo di euro 16,00 da versare con bonifico bancario intestato a: COMUNE ALPIGNANO SERVIZIO TESORERIA
INTESA SAN PAOLO S.p.a. - Agenzia di Alpignano (TO)
Codice IBAN: IT 42 E 03069 30040 100000 046046
Si ricorda che è necessario effettuare il pagamento prima di recarsi in ufficio per l'accordo e che copia della ricevuta del pagamento deve essere consegnata.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Zuständiges Amt
Name | Beschreibung | ||||||||||||||
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Beschreibung | Assistenza al Cittadino relativo a nascite, matrimoni e morte | ||||||||||||||
Bereich | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
Verantwortlicher | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
Ansprechpartner | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
Personal | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth |
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Anschrift | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
Telefon |
011/9666622 011/9666625 |
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Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
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Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
Öffnungszeiten |
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Formulare
- trasmissione negoziazione assistita[.pdf 66,66 Kb - 19.12.2024]
- richiesta trascrizione atto straniero separazione o divorzio[.pdf 95,47 Kb - 20.12.2024]
- richiesta trascrizione atto straniero separazione o divorzio emessa da stato UE[.pdf 98,28 Kb - 20.12.2024]
- istanza per divorzio[.pdf 75,5 Kb - 20.12.2024]
- istanza per separazione[.pdf 71,9 Kb - 20.12.2024]
- istanza modifica condizioni separazione e divorzio[.pdf 72,61 Kb - 20.12.2024]
- dichiarazione riconciliazione[.pdf 51,39 Kb - 20.12.2024]
Letzte Änderung: 20.12.2024 12:53:12