Spandimenti di effluenti zootecnici e fanghi
Datenblatt des Dienstes
Le imprese agricole che producono e/o utilizzano in campo matrici organiche sono tenute ad alcune procedure amministrative obbligatorie, nel rispetto della Direttiva Nitrati.
Perché occorre ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
Dal Regolamento regionale n.10/R del 29 ottobre 2007
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Perché occorre ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
Dal Regolamento regionale n.10/R del 29 ottobre 2007
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Art. 2 . (Definizioni)
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m) effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera e/o reflui provenienti da attività di piscicoltura d'acqua dolce;
n) effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
o) fanghi: i fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue, come definiti dal d.lgs. 99/92;
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r) letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
r bis) lettiera permanente: lettiera zootecnica che viene rimossa e sostituita non prima di 30 giorni;
s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
5 bis) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque), se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II.
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m) effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera e/o reflui provenienti da attività di piscicoltura d'acqua dolce;
n) effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
o) fanghi: i fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue, come definiti dal d.lgs. 99/92;
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r) letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
r bis) lettiera permanente: lettiera zootecnica che viene rimossa e sostituita non prima di 30 giorni;
s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
5 bis) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque), se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II.
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Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)
1. L'utilizzo dei letami è vietato:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) nei boschi;
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
g) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
g bis) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami è sempre vietato;
g ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)
1. L'utilizzo dei liquami è vietato:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) nei boschi;
c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento;
g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
h) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento; tale limite è elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie;
i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
m) nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteo-climatiche;
n) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
o) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
o bis) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di liquami è sempre vietato;
o ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
1. L'utilizzo dei letami è vietato:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) nei boschi;
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
g) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
g bis) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami è sempre vietato;
g ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)
1. L'utilizzo dei liquami è vietato:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
b) nei boschi;
c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento;
g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
h) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento; tale limite è elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie;
i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
m) nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta regionale può disporre la temporanea sospensione del periodo di divieto in caso di particolari situazioni meteo-climatiche;
n) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
o) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;
o bis) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei Fitosanitari (PUFF) di cui all'Allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di liquami è sempre vietato;
o ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.
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Letzte Änderung: 23.06.2020 10:38:49