27 novembre 2020
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza con cui il Piemonte passa ufficialmente in zona arancione. La nuova ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre al 3 dicembre 2020, giorno quest’ultimo in cui scade l’ultimo Dpcm e in cui il Governo dovrà annunciare le nuove misure in vigore per le settimane a seguire.
Il cambio di zona d’allerta da rossa ad arancione comporta alcune modifiche delle restrizioni anticontagio. Ecco cosa cambia da domenica 29 novembre.
Spostamenti. Anche in zona arancione non sarà possibile uscire dal proprio Comune, se non per motivi di lavoro, istruzione, salute o necessità. All’interno del Comune però sarà possibile muoversi liberamente dalle 05:00 alle 22:00 senza aver bisogno dell’autocertificazione. Dopo il coprifuoco potrà uscire di casa soltanto chi ha esigenze specifiche e sempre accompagnato da autocertificazione.
Scuola. In zona arancione potranno tornare alla didattica in presenza anche gli alunni della seconda e della terza media, salvo diversa indicazione dei governatori delle regioni; mentre gli studenti delle scuole superiori continueranno con la Dad, didattica a distanza.
Attività Commerciali. In zona arancione, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Sport. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Il cambio di zona d’allerta da rossa ad arancione comporta alcune modifiche delle restrizioni anticontagio. Ecco cosa cambia da domenica 29 novembre.
Spostamenti. Anche in zona arancione non sarà possibile uscire dal proprio Comune, se non per motivi di lavoro, istruzione, salute o necessità. All’interno del Comune però sarà possibile muoversi liberamente dalle 05:00 alle 22:00 senza aver bisogno dell’autocertificazione. Dopo il coprifuoco potrà uscire di casa soltanto chi ha esigenze specifiche e sempre accompagnato da autocertificazione.
Scuola. In zona arancione potranno tornare alla didattica in presenza anche gli alunni della seconda e della terza media, salvo diversa indicazione dei governatori delle regioni; mentre gli studenti delle scuole superiori continueranno con la Dad, didattica a distanza.
Attività Commerciali. In zona arancione, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Sport. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
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Staff | Franca Migliardi | ||||||||||||
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