Taglio Alberi
Scheda del servizio
TAGLIO DEGLI ALBERI
Il taglio degli alberi e delle alberature è regolato all'interno delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale P.R.G.C. .
Tale documento deve essere letto in parallelo alla consultazione delle Tavole 1/B "Carte dei vincoli paesaggistico-ambientali" e 2/A "Centro storico" del P.R.G.C. stesso.
In svariati articoli si tratta dell'argomento.
In relazione ai contesti urbanistici si pone l'accento sulla tutela degli alberi. In particolare appartenenti a determinate qualità e dimensioni.
Eccone di seguito alcuni significativi estratti:
Articolo 28 - Aree agricole, boscate e umide: Ela, Elb, Elc, Eld;
...
[5] Nelle aree Ela, Elb, Elc, Eld dovrà essere garantito il rispetto delle formazioni forestali fuori foresta anche quando situate ai margini di aree edificate (filari e singoli alberi), con divieto di abbattimento degli individui di:
farnia (Quercus robur), rovere (Quercus petrea), roverella (Quercus pubescens),
cerro (Quercus cerris), ciliegio (Prunus avium), castagno (Castanea sativa),
acero campestre (Acer campestre), ontano nero (Alnus glutinosa), ontano bianco (Alnus incana),
frassino (Fraxinus excelsior), pioppo bianco (Populus alba), pioppo tremulo (Populus tremula),
olmo campestre (Ulmus minor)
con diametro superiore ai 40 cm.
Articolo 28.4 - Aree umide Eld
[1] Le aree umide comprendono fiumi, rii, canali, laghi di origine naturale e artificiale, acquitrini, stagni e torbiere, esse sono inedificabili;
[1] Le aree umide comprendono fiumi, rii, canali, laghi di origine naturale e artificiale, acquitrini, stagni e torbiere, esse sono inedificabili;
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[3] È fatto divieto di espiantare le siepi campestri ed i filari, nonché gli alberi isolati individuati alla tav.1/B, eliminare porzioni di vegetazione ripariale, o intervenire in qualunque modo su sorgenti, specchi d’acqua o rii minori di origine naturale di qualsiasi dimensione, senza autorizzazione comunale relativa alla sistemazione idrogeologica degli stessi. Tale autorizzazione verrà data in base ai criteri relativi alla gestione delle aree boscate e a quanto attiene al successivo del Titolo X (Tutela dell’assetto idrogeologico);
Articolo 42.3 - Tutela degli alberi monumentali
[1] Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 10/2013 deve essere garantita la massima tutela degli alberi monumentali individuati in cartografia di piano alla tavola 1/B.
[1] Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 10/2013 deve essere garantita la massima tutela degli alberi monumentali individuati in cartografia di piano alla tavola 1/B.
Articolo 47 - Alberi isolati
[1] Gli alberi isolati, individuati alla tav. 1/B sono soggetti arborei la cui presenza ha un ruolo importante nella modellazione del paesaggio anche per il loro pregio naturalistico.
[2] Tali alberi debbono essere salvaguardati escludendo il loro abbattimento se non per comprovate necessità fito-sanitarie da dimostrarsi mediante perizia fitostatica a firma di tecnico abilitato. Gli interventi ammessi sono tutti quelli necessari per il loro mantenimento e la loro conservazione ed eventuale ripiantumazione in caso di abbattimento.
[1] Gli alberi isolati, individuati alla tav. 1/B sono soggetti arborei la cui presenza ha un ruolo importante nella modellazione del paesaggio anche per il loro pregio naturalistico.
[2] Tali alberi debbono essere salvaguardati escludendo il loro abbattimento se non per comprovate necessità fito-sanitarie da dimostrarsi mediante perizia fitostatica a firma di tecnico abilitato. Gli interventi ammessi sono tutti quelli necessari per il loro mantenimento e la loro conservazione ed eventuale ripiantumazione in caso di abbattimento.
Articolo 48 - Siepi campestri, filari e simili
[1] Le siepi campestri, i filari, la vegetazione arboreo-arbustiva ripariale, i ciglioni, le scarpate, le sorgenti e gli specchi d’acqua di origine naturale di qualsiasi dimensione sono considerati elementi costitutivi del reticolo ecologico minore e quindi sono da tutelare evitandone l’espiantazione.
[1] Le siepi campestri, i filari, la vegetazione arboreo-arbustiva ripariale, i ciglioni, le scarpate, le sorgenti e gli specchi d’acqua di origine naturale di qualsiasi dimensione sono considerati elementi costitutivi del reticolo ecologico minore e quindi sono da tutelare evitandone l’espiantazione.
Articolo 56.2 - Valorizzazione dei cortili e delle aree verdi
[1] Nei cortili non è ammessa la realizzazione di volumi aggiuntivi. Le aree libere dall’edificato debbono essere mantenute a verde con essenze arboree/arbustive autoctone;
[1] Nei cortili non è ammessa la realizzazione di volumi aggiuntivi. Le aree libere dall’edificato debbono essere mantenute a verde con essenze arboree/arbustive autoctone;
[3] Gli alberi di valore paesaggistico-ambientale, individuati alla tav. 2/A. debbono essere conservati; le altre alberature quando, per giustificati motivi, debbano essere abbattute, la demolizione è subordinata alla loro sostituzione con essenze analoghe;
Giova infine ricordare quanto è riportato sul Codice Civile - di cui al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 - XX (Entata in vigore del provvedimento: 19 aprile 1942), che prevede circa le distanze dal confine per gli alberi:
Art. 892. (Distanze per gli alberi).
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere pero' di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche' le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita' del muro.
Art. 892. (Distanze per gli alberi).
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere pero' di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche' le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita' del muro.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
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Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
Assessore | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
Responsabile | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
Indirizzo | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
Telefono |
011-966.66.76 |
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Fax |
011-967.47.72 |
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attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
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PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
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Apertura al pubblico |
|
Link
Ultimo aggiornamento pagina: 30/03/2021 16:55:40