Iscrizione Albo Giudici Popolari
Scheda del servizio
L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado.L’iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello; ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge.
Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello; ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge.
Le domande d’iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2021.
I moduli per la domanda di iscrizione sono in distribuzione presso l’Ufficio URP e l'Ufficio Elettorale oppure scaricabili dal sito del Comune di Alpignano
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Ai sensi dell’art.12 della Legge 10/04/1951, n. 287, non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare: i magistrati e i funzionari dell’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto e i religiosi.Le domande d’iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2021.
I moduli per la domanda di iscrizione sono in distribuzione presso l’Ufficio URP e l'Ufficio Elettorale oppure scaricabili dal sito del Comune di Alpignano
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Ai sensi dell’art.12 della Legge 10/04/1951, n. 287, non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare: i magistrati e i funzionari dell’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto e i religiosi.
I moduli per la domanda di iscrizione sono in distribuzione presso l’Ufficio URP e l'Ufficio Elettorale oppure scaricabili dal sito del Comune di Alpignano
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Ai sensi dell’art.12 della Legge 10/04/1951, n. 287, non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare: i magistrati e i funzionari dell’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto e i religiosi.Le domande d’iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2021.
I moduli per la domanda di iscrizione sono in distribuzione presso l’Ufficio URP e l'Ufficio Elettorale oppure scaricabili dal sito del Comune di Alpignano
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Ai sensi dell’art.12 della Legge 10/04/1951, n. 287, non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare: i magistrati e i funzionari dell’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto e i religiosi.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||
Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||
Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||
Personale | |||||
Indirizzo | Viale Vittoria, 14 | ||||
Telefono |
011.9666611 |
||||
Fax |
011.9674772 |
||||
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE[.pdf 408,56 Kb - 18/04/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 18/04/2023 15:18:52